PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) si impegna a garantire al personale medico, titolare di incarico per l'esecuzione di visite mediche, che risulti in servizio presso lo stesso Istituto ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996, alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento normativo ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali (ASL), ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

      1. È riconosciuto al personale medico in servizio di cui all'articolo 1 il diritto di optare per l'applicazione del regime contrattuale e normativo previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le ASL, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.

      1. Il trattamento di cui all'articolo 1 decorre, ai fini giuridici e di anzianità, dalla data di entrata in vigore della presente legge e, ai fini economici, dalla data di effettivo inizio di svolgimento delle funzioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.

 

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Art. 4.

      1. L'INPS provvede ad adottare le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge entro e non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.